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Il beneficio consiste in una detrazione dall’IRPEF o dall’IRES, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, la cui entità varia in base alla tipologia di edificio (singola unità immobiliare o condominio), alla tipologia di intervento e all’anno in cui questo è stato effettuato.
Per poter usufruire della detrazione gli interventi devono necessariamente essere eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, censiti o per i quali è stato chiesto l’accatastamento, di qualunque categoria catastale, anche se rurali.
L’agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024.
Per la maggior parte degli interventi la detrazione è pari al 65% (riqualificazione globale dell’edificio, caldaie condensazione classe A+ sistema termoregolazione evoluto, generatori di aria calda a condensazione, pompe di calore, scaldacqua a pdc, coibentazione involucro, collettori solari generatori ibridi, sistemi di building automation, microcogeneratori).
Per altri spetta nella misura del 50%, nello specifico:
Se gli interventi di ristrutturazione consentono il conseguimento di determinati indici di prestazione energetica sulle parti comuni degli edifici condominiali, o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la detrazione deve essere calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio
In tal caso, è possibile usufruire di detrazioni più elevate (al 70% o al 75%):
È prevista per interventi di efficientamento energetico eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali che interessano almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio. Gli interventi includono:
La detrazione del 75% si applica agli stessi interventi sopra elencati, ma con la condizione aggiuntiva che i lavori devono migliorare sia la prestazione energetica invernale che quella estiva, raggiungendo almeno la "qualità media" secondo le tabelle 3 e 4 dell'allegato 1 del D.M. 26 giugno 2015.
Nel caso di edifici condominiali che si trovano nelle zone sismiche 1, 2 e 3, gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, permettono di conseguire una detrazione ancora più alta, pari all’80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore, ovvero all’85%, se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori.
Il beneficio, in questi casi, dev’essere calcolato su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
Per fruire dell’agevolazione il pagamento deve essere tracciabile, pertanto è necessario operare tramite bonifico bancario o postale. Nel modello vanno indicati la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita IVA o il codice fiscale del destinatario delle somme (cioè, della ditta o del professionista che ha effettuato i lavori), il numero e la data della fattura a cui il bonifico si riferisce.
Inoltre, è necessario acquisire e conservare:
Le informazioni, assieme a quelle contenute nell’APE, devono essere trasmesse all’ENEA, in via telematica, entro 90 giorni dal termine dei lavori.
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, titolari di qualsiasi tipologia di reddito, che possiedono o detengono, in base a un titolo idoneo, l’immobile oggetto di intervento (le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, i contribuenti titolari di reddito d’impresa, persone fisiche, società di persone, società di capitali, le società semplici, le associazioni tra professionisti, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, il promissario acquirente) .
Tra i beneficiari sono ricompresi anche i familiari conviventi, il convivente di fatto e il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge. Tuttavia, l’estensione dell’agevolazione ai familiari conviventi e ai conviventi di fatto opera soltanto per i lavori eseguiti su immobili nei quali la convivenza può esplicarsi, ma non per quelli effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione.