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Ecobonus: come funziona

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Potrebbe essere l'anno giusto per gli interventi di riqualificazione energetica di casa vostra.


In cosa consiste?

Il beneficio consiste in una detrazione dall’IRPEF o dall’IRES, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, la cui entità varia in base alla tipologia di edificio (singola unità immobiliare o condominio), alla tipologia di intervento e all’anno in cui questo è stato effettuato.
Per poter usufruire della detrazione gli interventi devono necessariamente essere eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, censiti o per i quali è stato chiesto l’accatastamento, di qualunque categoria catastale, anche se rurali.
L’agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024.

Per la maggior parte degli interventi la detrazione è pari al 65% (riqualificazione globale dell’edificio, caldaie condensazione classe A+ sistema termoregolazione evoluto, generatori di aria calda a condensazione, pompe di calore, scaldacqua a pdc, coibentazione involucro, collettori solari generatori ibridi, sistemi di building automation, microcogeneratori).

Per altri spetta nella misura del 50%, nello specifico:

  1. l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
  2. l’acquisto e posa in opera di schermature solari;
  3. l’acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
  4. la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A o con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (spetta, invece, la maggiore detrazione del 65% se le caldaie, oltre a essere almeno in classe A, sono anche dotate di sistemi di termoregolazione evoluti).

Interventi condominiali

Se gli interventi di ristrutturazione consentono il conseguimento di determinati indici di prestazione energetica sulle parti comuni degli edifici condominiali, o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la detrazione deve essere calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio
In tal caso, è possibile usufruire di detrazioni più elevate (al 70% o al 75%):

La detrazione del 70%

È prevista per interventi di efficientamento energetico eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali che interessano almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio. Gli interventi includono:

  1. Coibentazione delle superfici opache (pareti, tetti, pavimenti).
  2. Sostituzione di finestre comprensive di infissi.
  3. Sostituzione o installazione di impianti di riscaldamento e raffrescamento centralizzati.

La detrazione del 75% si applica agli stessi interventi sopra elencati, ma con la condizione aggiuntiva che i lavori devono migliorare sia la prestazione energetica invernale che quella estiva, raggiungendo almeno la "qualità media" secondo le tabelle 3 e 4 dell'allegato 1 del D.M. 26 giugno 2015.

Ristrutturazioni condominiali e rischio sismico

Nel caso di edifici condominiali che si trovano nelle zone sismiche 1, 2 e 3, gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, permettono di conseguire una detrazione ancora più alta, pari all’80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore, ovvero all’85%, se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori.
Il beneficio, in questi casi, dev’essere calcolato su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

La procedura

Per fruire dell’agevolazione il pagamento deve essere tracciabile, pertanto è necessario operare tramite bonifico bancario o postale. Nel modello vanno indicati la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita IVA o il codice fiscale del destinatario delle somme (cioè, della ditta o del professionista che ha effettuato i lavori), il numero e la data della fattura a cui il bonifico si riferisce.

Inoltre, è necessario acquisire e conservare:

  1. l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi ai requisiti tecnici previsti dalla normativa di riferimento (è sostituibile da un’analoga dichiarazione resa dal direttore dei lavori nell’ambito della dichiarazione sulla conformità al progetto delle opere realizzate);
  2. l’attestato di prestazione energetica (non è necessaria per una serie di specifici interventi);
  3. La scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati (contenente una serie di dati quali i dati identificativi di chi ha sostenuto le spese, i dati identificativi dell’edificio, la tipologia dell’intervento eseguito etc.

Le informazioni, assieme a quelle contenute nell’APE, devono essere trasmesse all’ENEA, in via telematica, entro 90 giorni dal termine dei lavori.

I beneficiari

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, titolari di qualsiasi tipologia di reddito, che possiedono o detengono, in base a un titolo idoneo, l’immobile oggetto di intervento (le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, i contribuenti titolari di reddito d’impresa, persone fisiche, società di persone, società di capitali, le società semplici, le associazioni tra professionisti, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, il promissario acquirente) .

Tra i beneficiari sono ricompresi anche i familiari conviventi, il convivente di fatto e il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge. Tuttavia, l’estensione dell’agevolazione ai familiari conviventi e ai conviventi di fatto opera soltanto per i lavori eseguiti su immobili nei quali la convivenza può esplicarsi, ma non per quelli effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione.

Elenco generale degli interventi

  1. la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
  2. il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni, coperture, pavimenti, finestre comprensive di infissi);
  3. l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, nonché istituti scolastici e università;
  4. la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, con pompe di calore ad alta efficienza ovvero con impianti geotermici a bassa entalpia;
  5. la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;
  6. l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari;
  7. l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
  8. l’acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda e di climatizzazione delle unità abitative;
  9. l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
  10. la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
  11. l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

Questo articolo è realizzato da:

Sindacato Pensionati Italiani CGIL

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