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Le spese relative alle patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (ticket) possono essere detratte anche se sono state sostenute per conto di familiari non a carico (circolare n. 55/E del 14 giugno 2001, paragrafo 1.2.8).
In questo caso, la detrazione è ammessa solo per la parte delle spese che non ha trovato capienza nell’Irpef lorda dovuta dal familiare affetto dalla patologia (circolare n. 15/E del 20 aprile 2005, paragrafo 5) e nel limite massimo di 6.197,48 euro annui.
La parte di detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta del familiare è desumibile dalle annotazioni del modello 730-3 o dal quadro RN del modello Redditi persone fisiche di quest’ultimo. Se il contribuente affetto dalla patologia esente non possiede redditi o possiede redditi tali da comportare un’imposta interamente assorbita dalle detrazioni soggettive (e quindi non è tenuto a presentare la dichiarazione), è possibile, invece, indicare l’intero importo delle spese.