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Dall’Irpef lorda è possibile detrarre, nella misura del 19%, i compensi, comunque denominati, pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell’acquisto dell’abitazione principale, per un importo non superiore a 1.000 euro per ciascuna annualità (articolo 15, comma 1, lett. b-bis, Tuir).
La detrazione in esame spetta:
Dall’Irpef lorda è possibile detrarre un importo pari al 19 per cento delle spese funebri da chiunque sostenute per la morte di persone, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con la persona deceduta. A tal fine, si considerano spese funebri non solo quelle per le onoranze, ma anche quelle connesse al trasporto e alla sepoltura. La detrazione spetta fino a un massimo pari a euro 1.550, spettante per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro. Superato questo limite la detrazione decresce progressivamente fino ad azzerarsi in riferimento a un reddito complessivo pari a 240.000 euro. Per poter usufruire della detrazione è necessario utilizzare sistemi di pagamento tracciabili.
È prevista una detrazione del 19 % delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale (ad esempio badanti), nei seguenti casi:
In linea generale la detrazione spetta:
La non spetta per:
Con riferimento ai limiti di detraibilità e alla ripartizione, si segnala che la detrazione:
È prevista una detrazione pari dal 19% delle spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. La detrazione:
Per chi, nel corso del 2023, ha usufruito del c.d. “Bonus Trasporti” la detrazione è applicabile alla spesa effettivamente sostenuta per l’acquisto dell’abbonamento.
Anche in questo caso la detrazione spetta, nella sua interezza, ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro, per poi decrescere fino ad azzerarsi al conseguimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000.
È possibile avvalersi, a determinate condizioni e secondo specifici requisiti, del bonus ristrutturazioni anche per l'acquisto o la costruzione del box auto, di pertinenza di immobili residenziali (anche di condomini).
La detrazione è fruibile secondo i seguenti importi:
Per poter applicare l’agevolazione, il box auto deve essere stato realizzato “ex novo” e deve essere di pertinenza dell’abitazione (anche più box asserviti a un solo immobile). La detrazione non spetta nel caso di cambio di destinazione d’uso, successiva ai lavori di ristrutturazione.
In favore dei titolari di contratti di locazione, stipulati o rinnovati ai sensi della legge n. 431 del 1998, per unità immobiliari utilizzate come abitazione principale spetta una detrazione Irpef graduata in relazione, tra l’altro, al tipo di contratto di locazione, alla situazione personale del locatario e all’ammontare del reddito complessivo.
L’agevolazione in esame interessa i contratti
Contratto a canone libero: Se il contratto di locazione stipulato o rinnovato ai sensi art. 2, c. 1 della legge 431/98 (4 anni + 4) spetta una detrazione complessivamente pari a:
È possibile ottenere la detrazione anche se il contratto è stato stipulato sulla base di normative precedenti la legge n. 431 del 1998 e automaticamente prorogato per gli anni successivi.
La detrazione è ripartita tra i cointestatari del contratto di locazione.
Per questa tipologia di contratto, i documenti necessari sono i seguenti:
Contratto a canone convenzionale: Se il contratto di locazione è stato stipulato o rinnovato ai sensi dell’art. 2, comma 3, e dell’art. 4, commi 2 e 3, della l. n. 431 del 1998 (3 anni + 2, in un comune ad alta densità abitativa o capoluogo di provincia) spetta una detrazione complessivamente pari a:
Anche in questo caso:
I documenti da controllare e conservare sono i seguenti:
È prevista una detrazione d'imposta del 19% per le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva. Danno diritto all’agevolazione le spese sostenute per:
La detrazione è calcolata sulla parte che eccede l'importo di euro 129,11, nel limite massimo di euro 550.
Non è necessario conservare la prescrizione medica ai fini della detrazione, essendo sufficiente lo scontrino "parlante".
La detrazione non spetta per gli animali tenuti nell'esercizio di attività commerciali o agricole , ovvero destinati alla riproduzione o consumo alimentare.
È prevista una detrazione Irpef del 19% delle spese per i servizi di interpretariato sostenute dai soggetti riconosciuti sordi ai sensi della legge 381/1970. La detrazione non spetta per i servizi resi ai soggetti affetti da sordità di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio.
L’agevolazione spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro, superato questo limite la detrazione decresce progressivamente fino ad azzerarsi in riferimento a un reddito complessivo pari a 240.000 euro. Non è previsto un limite di spesa, pertanto la detrazione può essere calcolata sull’intero costo sostenuto e documentato. Anche in questo caso il pagamento deve essere tracciabile. Di seguito i principali documenti richiesti:
Nell’ambito delle spese sanitarie che danno diritto alla detrazione Irpef del 19% rientrano anche quelle sostenute per interventi chirurgici, inclusi quelli di piccola chirurgia, che possono essere eseguiti in day hospital da parte di un medico chirurgo, con anestesia locale e senza necessità di alcuna degenza. In particolare, sono detraibili le spese sostenute per interventi chirurgici ritenuti necessari per un recupero della normalità sanitaria e funzionale della persona, ovvero per interventi finalizzati a riparare inestetismi, sia congeniti sia dovuti a eventi pregressi (come, ad esempio, incidenti stradali, incendi), comunque suscettibili di creare disagi psico-fisici. Nel caso in cui le spese siano certificate da più documenti, la detrazione spetta per l’intera spesa a condizione che il collegamento con l’intervento chirurgico risulti dai documenti di spesa o sia attestato dalla struttura sanitaria mediante integrazione degli stessi o mediante certificazione aggiuntiva (circolare n. 7/E del 27 aprile 2018).
Tra le agevolazioni previste in Italia per le persone con disabilità vi sono anche quelle che riguardano il settore auto, quali la detrazione IRPEF del 19% del costo sostenuto, comprensivo di IVA, per l’acquisto di:
Sono previste due tipologie di acquisto:
La detrazione è determinata su un limite di spesa di euro 18.075,99 con riferimento all’acquisto di un solo veicolo in un periodo di 4 anni (decorrente dalla data di acquisto). Il veicolo deve essere destinato, in via esclusiva o prevalente, a beneficio della persona con disabilità. La detrazione spetta:
Non spetta, invece, sulle spese di ordinaria manutenzione, quali il premio assicurativo, il carburante, il lubrificante, gli pneumatici.
La detrazione per le spese per l’acquisto di veicoli per persone con disabilità compete per l’intero importo, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo.
È possibile detrarre dall’imposta lorda la spesa per il mantenimento dei cani guida, sostenuta dai non vedenti, per un importo forfetario pari a euro 1000. La detrazione spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000. Superato tale limite, l’importo è progressivamente ridotto fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000.
La detrazione spetta esclusivamente al soggetto non vedente e non anche alle persone delle quali egli risulti fiscalmente a carico. Unico requisito richiesto per usufruire della detrazione è il possesso del cane guida e non è necessario documentare l’effettivo sostenimento della spesa.
Di seguito la documentazione da conservare:
Le spese sostenute per il trapianto di organi, incluse quelle necessarie al trasferimento (anche dall’estero) dell’organo da trapiantare sul luogo dell’intervento, rientrano nel novero delle spese sanitarie che danno diritto alla detrazione Irpef del 19% (articolo 15, comma 1, lettera c, Tuir). È necessario che le fatture siano intestate al contribuente che ha sostenuto le spese e non alla struttura o al medico che esegue l’intervento (circolare Min. Finanze n. 122 del 1° giugno 1999, paragrafo 1.1.6).
Tra i lavori che danno diritto alla detrazione d’imposta relativa alle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio rientrano anche quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi (articolo 16-bis, comma 1, lettera e, Tuir). Si tratta di opere che possono essere realizzate sia sulle parti comuni sia sulle singole unità immobiliari. La detrazione spetta anche se l’intervento finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche è effettuato in assenza di disabili nell’unità immobiliare o nel condominio in cui sono eseguiti i lavori.
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