Tasse e tariffe

Guida alle detrazioni Irpef

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Un piccolo compendio delle detrazioni Irpef meno conosciute


Detrazione delle spese di intermediazione immobiliare

Dall’Irpef lorda è possibile detrarre, nella misura del 19%, i compensi, comunque denominati, pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell’acquisto dell’abitazione principale, per un importo non superiore a 1.000 euro per ciascuna annualità (articolo 15, comma 1, lett. b-bis, Tuir).
La detrazione in esame spetta:

  1. esclusivamente all’acquirente;
  2. anche per l’acquisto di altri diritti reali (usufrutto), a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale;
  3. anche nel caso di sottoscrizione del contratto preliminare, a condizione che quest’ultimo sia registrato;
  4. anche nell’ipotesi in cui le spese per l’intermediazione immobiliare siano state sostenute nell’anno precedente la stipula del preliminare (ad esempio, al momento dell’accettazione della proposta di acquisto), a patto che, alla data di presentazione della dichiarazione in cui la detrazione è fatta valere, risulti stipulato e registrato il preliminare di vendita o il rogito.
  5. per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro, superato questo limite la detrazione decresce progressivamente fino ad azzerarsi in riferimento a un reddito complessivo pari a 240.000 euro.

Detrazione Spese funebri

Dall’Irpef lorda è possibile detrarre un importo pari al 19 per cento delle spese funebri da chiunque sostenute per la morte di persone, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con la persona deceduta. A tal fine, si considerano spese funebri non solo quelle per le onoranze, ma anche quelle connesse al trasporto e alla sepoltura. La detrazione spetta fino a un massimo pari a euro 1.550, spettante per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro. Superato questo limite la detrazione decresce progressivamente fino ad azzerarsi in riferimento a un reddito complessivo pari a 240.000 euro. Per poter usufruire della detrazione è necessario utilizzare sistemi di pagamento tracciabili.

Detrazione delle spese per l’assistenza personale

È prevista una detrazione del 19 % delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale (ad esempio badanti), nei seguenti casi:

  1. Non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana: sono pertanto ricompresi i soggetti che necessitano di sorveglianza continuativa, o che non sono in grado di svolgere almeno una delle seguenti attività: assunzione di alimenti, espletamento di funzioni fisiologiche e dell’igiene personale, deambulazione, vestizione. La condizione di non autosufficienza deve derivare da una patologia e deve essere attestata da certificazione medica.
  2. Un reddito complessivo inferiore a 40.000 euro.

In linea generale la detrazione spetta:

  1. al soggetto che ha sostenuto la spesa, anche se non è titolare del contratto di lavoro del personale addetto;
  2. anche in relazione a spese sostenute per i famigliari, anche se non fiscalmente a carico;
  3. anche nel caso in cui le prestazioni assistenziali siano rese da una casa di riposo o cura, da una cooperativa di servizi, da un’agenzia interinale.

La non spetta per:

  1. le spese sostenute per i collaboratori domestici;
  2. i contributi previdenziali deducibili.

Con riferimento ai limiti di detraibilità e alla ripartizione, si segnala che la detrazione:

  1. è calcolata su un ammontare massimo di spese pari a 2100 euro;
  2. detto limite deve essere riferito al singolo contribuente, indipendentemente dal numero di soggetti assistiti (se gli assistiti sono due, il limite massimo è sempre 2100 euro);
  3. è subordinata all’effettuazione dei pagamenti tramite sistemi tracciabili.

Detrazione IRPEF per l’acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale regionale e interregionale

È prevista una detrazione pari dal 19% delle spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. La detrazione:

  1. spetta anche per le spese sostenute per conto dei familiari a carico;
  2. è calcolata su un importo massimo cumulativo (quindi comprensivo anche del costo dell’abbonamento per i familiari a carico) pari a 250 euro;
  3. è calcolata sulla spesa sostenuta nel 2023 indipendentemente dal periodo di validità dell’abbonamento.

Per chi, nel corso del 2023, ha usufruito del c.d. “Bonus Trasporti” la detrazione è applicabile alla spesa effettivamente sostenuta per l’acquisto dell’abbonamento.
Anche in questo caso la detrazione spetta, nella sua interezza, ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro, per poi decrescere fino ad azzerarsi al conseguimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000.

Detrazione Irpef Box auto

È possibile avvalersi, a determinate condizioni e secondo specifici requisiti, del bonus ristrutturazioni anche per l'acquisto o la costruzione del box auto, di pertinenza di immobili residenziali (anche di condomini).
La detrazione è fruibile secondo i seguenti importi:

  1. fino al 31 dicembre 2024, la detrazione Irpef è pari al 50% su un massimo di spesa di 96.000 euro;
  2. dal 2025 è prevista un’aliquota al 36%, con limite di spesa a 48.000 euro.

Per poter applicare l’agevolazione, il box auto deve essere stato realizzato “ex novo” e deve essere di pertinenza dell’abitazione (anche più box asserviti a un solo immobile). La detrazione non spetta nel caso di cambio di destinazione d’uso, successiva ai lavori di ristrutturazione.

Detrazione Irpef per gli affittuari

In favore dei titolari di contratti di locazione, stipulati o rinnovati ai sensi della legge n. 431 del 1998, per unità immobiliari utilizzate come abitazione principale spetta una detrazione Irpef graduata in relazione, tra l’altro, al tipo di contratto di locazione, alla situazione personale del locatario e all’ammontare del reddito complessivo.
L’agevolazione in esame interessa i contratti

  1. a canone libero;
  2. a canone convenzionale;
  3. stipulati da giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni;
  4. stipulati dai lavoratori dipendenti in occasione di trasferimenti per motivi di lavoro.

Contratto a canone libero: Se il contratto di locazione stipulato o rinnovato ai sensi art. 2, c. 1 della legge 431/98 (4 anni + 4) spetta una detrazione complessivamente pari a:

  1. 300 euro (se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro);
  2. 150 euro (se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro, ma non a 30.987,41 euro).

È possibile ottenere la detrazione anche se il contratto è stato stipulato sulla base di normative precedenti la legge n. 431 del 1998 e automaticamente prorogato per gli anni successivi.
La detrazione è ripartita tra i cointestatari del contratto di locazione.
Per questa tipologia di contratto, i documenti necessari sono i seguenti:

  1. Contratto di locazione registrato;
  2. Autocertificazione nella quale si attesti che l’immobile è utilizzato come abitazione principale.

Contratto a canone convenzionale: Se il contratto di locazione è stato stipulato o rinnovato ai sensi dell’art. 2, comma 3, e dell’art. 4, commi 2 e 3, della l. n. 431 del 1998 (3 anni + 2, in un comune ad alta densità abitativa o capoluogo di provincia) spetta una detrazione complessivamente pari a:

  1. 495,80 euro se il reddito complessivo non supera € 15.493,71
  2. 247,90 euro se il reddito complessivo supera € 15.493,71 ma non € 30.987,41

Anche in questo caso:

  1. è possibile ottenere la detrazione anche se il contratto è stato stipulato sulla base di normative precedenti la legge ai sensi della legge 431/1998 e automaticamente prorogato per gli anni successivi.
  2. la detrazione deve essere ripartita tra i cointestatari del contratto di locazione.

I documenti da controllare e conservare sono i seguenti:

  1. Contratto di locazione, registrato, stipulato ai sensi dell’art. 2, comma 3, e art. 4, commi 2 e 3 della l. n. 431 del 1998;
  2. Contratto di locazione sottoscritto con l’assistenza delle organizzazioni sindacali o asseverato se concluso sulla base di un accordo territoriale stipulato ai sensi del d.m. 16 gennaio 2017;
  3. Dichiarazione del contribuente che il contratto non è assistito, né asseverato, in quanto concluso in assenza di un accordo territoriale stipulato ai sensi del d.m. 16 gennaio 2017;
  4. Autocertificazione nella quale si attesti che l’immobile è utilizzato come abitazione principale;
  5. Attestazione rilasciata dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni degli inquilini e dei proprietari di immobili firmatarie degli accordi territoriali, con la quale viene confermata la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all’accordo territoriale.

Detrazione spese veterinarie per medicinali

È prevista una detrazione d'imposta del 19% per le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva. Danno diritto all’agevolazione le spese sostenute per:

  1. le prestazioni professionali rese dal veterinario;
  2. l'acquisto di medicinali veterinari prescritti dal veterinario;
  3. analisi di laboratorio e interventi presso le cliniche veterinarie.

La detrazione è calcolata sulla parte che eccede l'importo di euro 129,11, nel limite massimo di euro 550.
Non è necessario conservare la prescrizione medica ai fini della detrazione, essendo sufficiente lo scontrino "parlante".
La detrazione non spetta per gli animali tenuti nell'esercizio di attività commerciali o agricole , ovvero destinati alla riproduzione o consumo alimentare.

Detrazione per i servizi di interpretariato per le persone sorde

È prevista una detrazione Irpef del 19% delle spese per i servizi di interpretariato sostenute dai soggetti riconosciuti sordi ai sensi della legge 381/1970. La detrazione non spetta per i servizi resi ai soggetti affetti da sordità di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio.

L’agevolazione spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro, superato questo limite la detrazione decresce progressivamente fino ad azzerarsi in riferimento a un reddito complessivo pari a 240.000 euro. Non è previsto un limite di spesa, pertanto la detrazione può essere calcolata sull’intero costo sostenuto e documentato. Anche in questo caso il pagamento deve essere tracciabile. Di seguito i principali documenti richiesti:

  1. Certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi d’i interpretariato;
  2. Certificazione relativa al riconoscimento dell’handicap (è possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità);
  3. L’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio.

Detrazione Irpef sugli interventi chirurgici

Nell’ambito delle spese sanitarie che danno diritto alla detrazione Irpef del 19% rientrano anche quelle sostenute per interventi chirurgici, inclusi quelli di piccola chirurgia, che possono essere eseguiti in day hospital da parte di un medico chirurgo, con anestesia locale e senza necessità di alcuna degenza. In particolare, sono detraibili le spese sostenute per interventi chirurgici ritenuti necessari per un recupero della normalità sanitaria e funzionale della persona, ovvero per interventi finalizzati a riparare inestetismi, sia congeniti sia dovuti a eventi pregressi (come, ad esempio, incidenti stradali, incendi), comunque suscettibili di creare disagi psico-fisici. Nel caso in cui le spese siano certificate da più documenti, la detrazione spetta per l’intera spesa a condizione che il collegamento con l’intervento chirurgico risulti dai documenti di spesa o sia attestato dalla struttura sanitaria mediante integrazione degli stessi o mediante certificazione aggiuntiva (circolare n. 7/E del 27 aprile 2018).

Detrazione sulle auto per i disabili

Tra le agevolazioni previste in Italia per le persone con disabilità vi sono anche quelle che riguardano il settore auto, quali la detrazione IRPEF del 19% del costo sostenuto, comprensivo di IVA, per l’acquisto di:

  1. motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti delle capacità motorie della persona con disabilità;
  2. motoveicoli e autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto di persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e di invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o persone affette da pluriamputazioni;
  3. autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti e sordi.

Sono previste due tipologie di acquisto:

  1. acquisto di veicoli con obbligo di adattamento: per il portatore di handicap con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, il diritto all’agevolazione è condizionato all’adattamento del veicolo alla minorazione di tipo motorio da cui lo stesso è affetto. Gli adattamenti del veicolo possono essere riferiti al sistema di guida, alla struttura della carrozzeria o alla sistemazione interna dei veicoli e ciascuna categoria è caratterizzata da specifici requisiti e condizioni.
  2. acquisto di veicoli senza obbligo di adattamento: Hanno diritto alla detrazione per l’acquisto dei veicoli senza vincolo di adattamento gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, i soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, i non vedenti, i sordi. Ciascuna di queste categorie ha diritto alla detrazione in base a specifici requisiti e condizioni.

La detrazione è determinata su un limite di spesa di euro 18.075,99 con riferimento all’acquisto di un solo veicolo in un periodo di 4 anni (decorrente dalla data di acquisto). Il veicolo deve essere destinato, in via esclusiva o prevalente, a beneficio della persona con disabilità. La detrazione spetta:

  1. sul costo di acquisto del veicolo (nuovo o usato);
  2. sulle spese di riparazione connesse alla manutenzione straordinaria (concorrono al raggiungimento del limite di spesa purché sostenute entro i 4 anni dall’acquisto).

Non spetta, invece, sulle spese di ordinaria manutenzione, quali il premio assicurativo, il carburante, il lubrificante, gli pneumatici.
La detrazione per le spese per l’acquisto di veicoli per persone con disabilità compete per l’intero importo, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo.

Detrazione per i cani guida acquistati dai non vedenti

È possibile detrarre dall’imposta lorda la spesa per il mantenimento dei cani guida, sostenuta dai non vedenti, per un importo forfetario pari a euro 1000. La detrazione spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000. Superato tale limite, l’importo è progressivamente ridotto fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000.
La detrazione spetta esclusivamente al soggetto non vedente e non anche alle persone delle quali egli risulti fiscalmente a carico. Unico requisito richiesto per usufruire della detrazione è il possesso del cane guida e non è necessario documentare l’effettivo sostenimento della spesa.
Di seguito la documentazione da conservare:

  1. Documentazione attestante il possesso del cane guida
  2. Certificato di invalidità che attesti la condizione di non vedente rilasciato da una commissione medica pubblica.

Detrazione spese per trapianto

Le spese sostenute per il trapianto di organi, incluse quelle necessarie al trasferimento (anche dall’estero) dell’organo da trapiantare sul luogo dell’intervento, rientrano nel novero delle spese sanitarie che danno diritto alla detrazione Irpef del 19% (articolo 15, comma 1, lettera c, Tuir). È necessario che le fatture siano intestate al contribuente che ha sostenuto le spese e non alla struttura o al medico che esegue l’intervento (circolare Min. Finanze n. 122 del 1° giugno 1999, paragrafo 1.1.6).

Eliminazione barriere architettoniche e detrazione d’imposta

Tra i lavori che danno diritto alla detrazione d’imposta relativa alle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio rientrano anche quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi (articolo 16-bis, comma 1, lettera e, Tuir). Si tratta di opere che possono essere realizzate sia sulle parti comuni sia sulle singole unità immobiliari. La detrazione spetta anche se l’intervento finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche è effettuato in assenza di disabili nell’unità immobiliare o nel condominio in cui sono eseguiti i lavori.

Questo articolo è realizzato da:

Sindacato Pensionati Italiani CGIL

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