Tempo di lettura min.
L’indennità di accompagnamento è una prestazione assistenziale regolata dalla legge 18/1980 spettante agli invalidi civili totali che non possono deambulare senza l’aiuto di una persona e che non riescono a compiere gli atti della vita quotidiana (mangiare, lavarsi ecc.) senza aiuto continuo.
Spetta ai cittadini invalidi che sono nell'assoluta impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore o di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente presso strutture pubbliche a causa della loro inabilità.
L'indennità di accompagnamento non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa ed è concessa anche ai minorati nei cui confronti l'accertamento delle prescritte condizioni sanitarie sia intervenuto a seguito di istanza presentata dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età o prima dei 18 anni.
È tuttavia incompatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio.
Dall'1 marzo 1991, la legge 429/91 consente alle persone affette da più minorazioni, che darebbero titolo a indennità di accompagnamento (quale ciecità o invalidità civile), di cumulare le due indennità.
Per la sua erogazione si prescinde dai redditi sia personali che familiari. È erogata per 12 mensilità.
Importo dell'indennità di accompagnamento |
---|
Anno | Mensile | Annuo |
---|---|---|
2024 | 531,76 € | 6.381,12 € |
NB: l'importo viene adeguato annualmente in base all'inflazione |
---|