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Reddito di Emergenza: cos'è

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E come fare per ottenerlo.


Cos’è

Il Reddito di Emergenza (REm) è una misura a sostegno delle fasce più deboli che si pone come obiettivo quello di dare liquidità alle famiglie più in difficoltà.
Come il Reddito di Cittadinanza o la Pensione di Cittadinanza, non è una misura individuale ma è una misura rivolta ad un nucleo familiare in possesso di particolari requisiti, quali: un determinato valore del reddito familiare, del patrimonio mobiliare familiare e dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE.

Il Reddito di Emergenza si rivolge ai nuclei familiari in condizione di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 non coperti dagli attuali sussidi.

La composizione del nucleo familiare del richiedente è quello definito ai fini ISEE e generalmente costituito dai soggetti che compongono la famiglia anagrafica.

La famiglia anagrafica, che può essere costituita anche da una sola persona, presuppone la sussistenza di due requisiti e precisamente:

  • la coabitazione;
  • l’esistenza di vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione fino ad arrivare al semplice vincolo affettivo.

A chi spetta

Possono accedere al reddito di emergenza i nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:

  1. residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
  2. un valore del reddito familiare, riferito al mese di aprile 2020 secondo il principio di cassa, inferiore ad una soglia pari all’ammontare del beneficio del REm stesso. Il tetto massimo del beneficio REM è compreso tra “un range” di valori pari ad un minimo di € 400 ed un massimo di €840 determinato in base alla composizione familiare;
  3. valore del patrimonio mobiliare familiare come definito ai fini ISEE con riferimento all’anno 2019 inferiore a una soglia di € 10.000, accresciuta di € 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di € 20.000. Il massimale è incrementato di € 5.000 in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE);
  4. valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore ad € 15.000. che verrà preso in considerazione tra quello Ordinario, Corrente o ISEE minorenni (se nel nucleo sono presenti soggetti minorenni).
  5. assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito:
    Bonus di € 600 riconosciuto come indennità.
    Indennità erogate dal “Fondo per il reddito di ultima istanza” a favore di lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. I soggetti richiedenti la prestazione, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o titolari di pensione. Rientrano in questa fattispecie anche i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.
    Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 non ricadenti nelle sopra citate casistiche.
    Indennità per i lavoratori domestici.

A chi non spetta il Reddito di Emergenza

Oltre all’assenza di una delle misure riportate il Reddito di Emergenza è incompatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano, al momento della domanda, in una delle seguenti condizioni:

  • percettori di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
  • titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore agli importi previsti indicati al precedente punto 2;
  • percettori di Reddito di Cittadinanza o di analoghe misure erogate dalle provincie di Trento e Bolzano.

Inoltre, non hanno diritto al REm coloro che:

  • si trovano in carcere o altro stato detentivo, per tutta la durata della pena.
  • coloro che sono ricoverati in strutture residenziali o altri istituti di cura di lunga degenza a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica;

In entrambe le condizioni nel caso in cui tra i componenti di un nucleo familiare ci siano persone in stato di detenzione o ricovero, il calcolo dell’ammontare del REm non tiene conto di tali soggetti.

A quanto ammonta

Il Reddito di Emergenza previsto nel Decreto Rilancio va da € 400 a € 840 e ha una durata di due mesi. La base di calcolo è € 400, che vanno moltiplicati per il corrispondente parametro determinato dalla composizione familiare (in modo analogo al Reddito di Cittadinanza).

Il contributo è a fondo perduto e sarà erogato per due volte a partire dal mese di giugno 2020. Per le domande presentate entro il 31 maggio il pagamento viene erogato nei mesi di giugno e luglio. Per le domande presentate entro il 30 giugno il pagamento viene erogato nei mesi di luglio e agosto.

Quando e a chi si presenta

Entro il termine del mese di giugno 2020 la domanda di REm può essere presentata avvalendosi dell’assistenza alla compilazione presso i Centri di assistenza fiscale convenzionati con l'Inps o presso gli istituti di patronato e di assistenza sociale.

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Questo articolo è realizzato da:

Sindacato Pensionati Italiani CGIL

Questo articolo è realizzato con il contributo di:

Caaf Cgil

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