Dal 1 gennaio 2018 per le spese sostenute in caso di sostituzione delle finestre, comprensive di infissi, la detrazione fiscale che è possibile richiedere in fase di dichiarazione dei redditi (modello 730) passa al 50%, rientrando tra gli interventi che consentono di conseguire un risparmio energetico.
La Legge di Stabilità 2018 ha portato, lo ricordiamo, la detrazione fiscale spettante per alcuni lavori finalizzati al risparmio energetico (cosiddetto Ecobonus) dal 65% al 50% della spesa sostenuta a partire dal 1° gennaio 2018 fra cui appunto la spesa per la sostituzione delle finestre.
La detrazione IRPEF per la sostituzione di finestre ed infissi può essere richiesta entro il limite di 60.000 euro e nella misura del 50% della spesa sostenuta a partire dal 1° gennaio 2018. Per le spese sostenute nel corso del 2017, la cui terza rata dovrà essere riportata nel modello 730/2020, la detrazione fiscale spettante sarà ancora del 65%, sempre fino ad un limite di 60.000 euro, non essendo le norme introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 retroattive.
Per individuare il periodo d’imposta di riferimento fa fede:
Per ottenere l’agevolazione fiscale è necessario che la spesa sia sostenuta:
La detrazione Irpef del 36%, cosi detto Bonus Verde, è stato Introdotto con la legge di bilancio 2018 e prorogato dalla Legge di bilancio 2020: riguarda le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 (nel limite massimo di 5.000 euro) per gli interventi di “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, per gli impianti di irrigazione e per la realizzazione di pozzi e di coperture a verde e di giardini pensili. Tra le spese per cui spetta la detrazione sono comprese anche quelle di
progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi agevolati.
La norma è stata introdotta per migliorare la qualità ambientale delle aree urbane con interventi finalizzati alla implementazione del verde sia pubblico che privato.
Gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici adibiti ad abitazioni private o ad attività produttive sono riconducibili tra quelli relativi all’adozione di misure antisismiche per i quali è possibile fruire del sisma bonus: ciò a condizione che gli stessi concretizzino un intervento di ristrutturazione edilizia e non un intervento di nuova costruzione e che siano rispettate tutte le condizioni previste dalla norma agevolativa.
È questo, in sintesi, il chiarimento interpretativo offerto dall’Agenzia delle entrate nella risoluzione 34/E del 27 aprile 2018, in risposta a un’istanza di interpello.
È possibile usufruire della detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. Per ottenere il bonus è necessario che la data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione preceda quella in cui si acquistano i beni. Non è fondamentale, invece, che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’immobile.
Si ricorda che, a prescindere dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione, il bonus mobili deve essere calcolato su un importo massimo di 10mila euro, riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.
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