Con la Legge di Bilancio 2020 è di fatto abrogata la IUC (imposta unica comunale) introdotta nel 2014 e composta da tre tributi: IMU – TASI – TARI. È cancellata la Tasi mentre l’IMU viene rimodulata, per quanto concerne la tassa sui rifiuti TARI rimane vigente, ma è comunque stata prevista già prima della approvazione della Legge di bilancio 2020 una sostanziale modifica nei criteri di calcolo e di applicazione. L'aliquota di base della nuova Imu è fissata allo 0,86% e può essere aumentata al massimo di due punti fino a giungere all’ 1,06 %. I comuni hanno tempo per le delibere istitutive del nuovo tributo fino alla fine di giugno 2020.
Le amministrazioni comunali possono decidere comunque come modulare l’Imu prevedendo anche di esentare i contribuenti in base a specifici criteri individuati nel regolamento di applicazione. L’abitazione principale è esente dall’Imu, eccetto che per le abitazioni di lusso delle categorie A1/A8/A9 in questo caso l’aliquota è fissata allo 0,5% con possibilità di incremento dello 0,1% o diminuzione fino ad azzerarla.
Sono assimilate all’abitazione principale e relative pertinenze:
Per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota base è fissata allo 0,1%, il comune può comunque stabilire riduzioni e anche l’azzeramento del prelievo.
Per i comuni che nel 2015 avevano applicato la maggiorazione Tasi (0,8%) confermandola fino al 2019 si consente di avere una compensazione del minore gettito è consentito per il 2020 di maggiorare la nuova Imu dal tetto massimo dell’1,06% fino all’1,14%. Negli anni successivi l’imposta potrà solo subire riduzioni e non ulteriori aumenti.
Tra le principali novità, viene ridotta l'aliquota per i fabbricati rurali strumentali e si anticipa al 2022 la deducibilità integrale dell'IMU sugli immobili strumentali. È applicabile anche alle imposte immobiliari istituite dalle Province autonome anche con riferimento al 2018; viene eliminata la possibilità di avere due abitazioni principali, una nel comune di residenza di ciascun coniuge; si precisa che il diritto di abitazione assegnata al genitore affidatario è considerato un diritto reale ai soli fini dell'IMU; le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori, o, se antecedente, dalla data di utilizzo; analogamente, per le aree fabbricabili si stabilisce che il valore è costituito da quello venale al 1° gennaio ovvero dall'adozione degli strumenti urbanistici in caso di variazione in corso d'anno; si consente ai comuni di affidare, fino alla scadenza del contratto, la gestione dell'IMU ai soggetti ai quali, al 31 dicembre 2019, è affidato il servizio di gestione della vecchia IMU o della TASI
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