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Dal 1° luglio 2017, l’Agenzia delle Entrate ha la facoltà di pignorare il conto corrente — in modo diretto e senza l’obbligo di richiedere l’autorizzazione al giudice — del debitore che riceve una cartella esattoriale e non effettua il pagamento.
Per tutti gli accrediti della sola pensione successivi al pignoramento, questo non è consentito per la parte corrispondente all’importo dell’assegno sociale aumentato della metà, il cosiddetto minimo vitale (679,50 euro mensili nel 2018). La parte di pensione che eccede questo importo è pignorabile nella misura massima di un quinto. Prendiamo ad esempio una pensione di 1.500 euro mensili: il creditore ha la possibilità di far pignorare un quinto di 820,50 euro (1.500 – 679,50 = 820,50 euro). Pertanto il prelievo massimo sulla pensione ammonterà a 164,10 euro mensili (820,50 : 5 = 164,10 euro).
Nella eventualità in cui si dovesse ricevere la notifica del pignoramento del conto corrente, per impedirlo è necessario presentare — entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento — una richiesta di rateizzazione all’Agenzia delle Entrate.
Se il conto corrente è stato bloccato, il contribuente potrà presentare la richiesta di sblocco dopo che la richiesta di rateizzazione sia stata accettata, e sia stata pagata la prima rata del piano di ammortamento.
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