Il principio generale: cumulabilità piena (Legge 133/2008)
Dal 1° gennaio 2009, per effetto dell'articolo 19 del Decreto Legge 112/2008 (convertito con Legge 133/2008), è stato soppresso il divieto generale di cumulo tra pensione e redditi da lavoro.
Chi è titolare di:
- Pensione di vecchiaia ordinaria (requisito anagrafico ordinario di 67 anni di età e almeno 20 anni di contributi);
- Pensione anticipata ordinaria (requisito contributivo indipendente dall'età: 42 anni e 10 mesi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne);
può riprendere l'attività lavorativa come dipendente o iniziare o proseguire una attività autonoma professionale o con partita iva senza alcuna decurtazione né sospensione dell'assegno pensionistico.
Le eccezioni: divieto di cumulo per Quota 100, Quota 102 e Quota 103
Per le forme di flessibilità pensionistica introdotte negli ultimi anni, il legislatore ha previsto un regime stringente di incumulabilità tra pensione e reddito da lavoro:
- Quota 100 (D.L. 4/2019: 62 anni e 38 di contributi);
- Quota 102 (Legge 234/2021: 64 anni e 38 di contributi);
- Quota 103 (Legge 197/2022 e Legge 213/2023: 62 anni e 41 di contributi).
Durata del divieto
Il divieto di cumulo si applica dalla data di decorrenza della pensione e fino al compimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia (67 anni). Al compimento dei 67 anni il vincolo cessa automaticamente.
L'unica deroga ammessa: lavoro autonomo occasionale (max 5.000 € lordi)
Durante il periodo di incumulabilità, l'unica attività compatibile è il lavoro autonomo occasionale (art. 2222 del Codice Civile), purché:
- Il reddito percepito non superi la soglia di 5.000 euro lordi annui (calcolati nell'anno solare, 1° gennaio - 31 dicembre);
- L'attività sia saltuaria, senza vincolo di subordinazione e senza titolarità di partita IVA.
Conseguenze della violazione del divieto
Se il pensionato in Quota 100/102/103 svolge lavoro dipendente (anche per un solo giorno) oppure consegue compensi da lavoro autonomo occasionale superiori a 5.000 € lordi:
- L'INPS dispone la sospensione dell'intera pensione per tutto l'anno solare di produzione del reddito;
- L'INPS procede al recupero integrale di tutte le mensilità di pensione già percepite nell'anno in questione.
Altri canali di anticipo pensionistico
- Opzione Donna: richiede la previa cessazione del rapporto di lavoro dipendente alla data di decorrenza. La ripresa successiva di attività lavorativa è fiscalmente imponibile ma non comporta decadenza dal trattamento.
- APE Sociale: indennità ponte erogata fino alla vecchiaia. È incompatibile con la ripresa di attività lavorativa dipendente, salvo il lavoro autonomo occasionale entro il limite di 4.800/5.000 € annui (la Legge 213/2023 ha inasprito il regime di incumulabilità per le nuove decorrenze rendendola totale con qualsiasi reddito di lavoro dipendente o autonomo).
- Lavoratori Precoci (Quota 41): vige l'incumulabilità con il lavoro per il periodo corrispondente all'anticipo rispetto alla pensione ordinaria.
Nuovi contributi versati: Supplemento di pensione
I contributi previdenziali versati per l'attività svolta dopo il pensionamento non vanno perduti:
- Supplemento di pensione: se versati nella medesima gestione previdenziale che liquida la pensione (es. gestione dipendenti, artigiani o commercianti), danno diritto a un aumento periodico dell'assegno mensile.
- Primo supplemento richiedibile dopo 5 anni dalla decorrenza della pensione, oppure dopo 2 anni se si è già raggiunta l'età di vecchiaia (67 anni);
- Supplementi successivi richiedibili ogni 5 anni (oppure dopo 2 anni, ma solo una volta, dopo i 67 anni).
- Pensione supplementare: se i contributi sono versati in una gestione separata o autonoma in cui non si raggiungono i requisiti per una pensione autonoma, è possibile liquidare una pensione supplementare.
Consulenza SPI CGIL e Patronato INCA
Prima di sottoscrivere contratti, accettare nomine o svolgere prestazioni lavorative dopo la decorrenza della pensione:
- Rivolgiti alla sede territoriale SPI CGIL o al Patronato INCA CGIL per verificare il provvedimento di liquidazione della tua pensione (Modello TE08);
- Gli operatori verificheranno l'assenza di clausole di divieto di cumulo e calcoleranno le finestre ottimali per richiedere il supplemento di pensione.