La cosiddetta Quota 100 è una misura previdenziale sperimentale (fino al 31/12/2021) che prende il nome dal risultato della somma dell'età anagrafica minima e degli anni minimi di contribuzione, che consente di accedere anticipatamente al trattamento pensionistico, purché siano stati maturati entrambi i requisiti di seguito riportati:
Il risultato della somma di età anagrafica e anni di contribuzione sarà 100 solo ed esclusivamente in questo caso: ciò significa che non si potrà sopperire a una minore età anagrafica con più anni di contribuzione e viceversa.
Limitatamente al solo anno 2022 è stata introdotta la pensione anticipata cosiddetta Quota 102.
I requisiti minimi richiesti per accedere a tale prestazione sono i seguenti:
Entrambi i requisiti devono essere perfezionati entro il 31/12/2022, mentre il diritto d'accesso a Quota 102 potrà essere esercitato anche successivamente a tale data.
Per tutti gli altri aspetti, quali i destinatari, le modalità di accesso, il regime delle decorrenze, l'incumulabilità con i redditi da lavoro, essi coincidono con quelli di Quota 100.
Esempi Quota 100:
Età | Anni di contribuzione | Somma | Accesso a Quota 100 |
---|---|---|---|
60 | 40 | 100 | NO |
61 | 39 | 100 | NO |
63 | 37 | 100 | NO |
62 | 38 | 100 | SI |
63 | 38 | 101 | SI |
65 | 37 | 102 | NO |
66 | 37 | 103 | NO |
Una volta maturati i requisiti di almeno 38 anni di contributi e almeno 62 anni d'età, indipendentemente dalla gestione che liquida la pensione, quest'ultima si consegue dopo:
I dipendenti pubblici devono presentare domanda di collocamento a riposo all'amministrazione di appartenenza con preavviso di 6 mesi.
Il trattamento pensionistico ottenuto mediante Quota 100 è incumulabile (fino alla data di maturazione dell'età pensionabile di vecchiaia) con qualsiasi reddito da lavoro dipendente o autonomo, con l'esclusione del reddito derivante da lavoro autonomo occasionale non superiore a 5.000 € annui.
La percezione di redditi derivanti da qualsiasi altra attività lavorativa dipendente o autonoma, svolta anche all'estero, comporta la sospensione del trattamento pensionistico per l'intero anno in cui sono stati prodotti e il recupero delle rate già erogate nel corso dell'anno.
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