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La somma aggiuntiva, detta “quattordicesima”, è una prestazione, d'importo netto, corrisposta in unica soluzione, in aggiunta alla rata di pensione di luglio, che si riceve a partire dal 64° anno di età. Lo scopo è quello di tutelare maggiormente il valore reale delle pensioni di importo medio-basso.
L'onere finanziario è a carico dello Stato. Per questo il diritto alla somma aggiuntiva è condizionato al possesso di un determinato reddito personale, pur essendo una prestazione di carattere previdenziale. L'importo è fisso, mentre è perequato il limite di reddito.
Non costituisce reddito, né ai fini fiscali né ai fini previdenziali e assistenziali. Non è soggetta a tasse e a sua volta non influisce sul reddito imponibile né sul diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali.
La quattordicesima spetta dal 64° anno di età se il reddito personale non supera il limite fissato. Si considerano tutti i redditi, assoggettabili o esenti dall'Irpef, esclusi quello della casa di abitazione, gli arretrati di qualsiasi genere, i trattamenti di fine rapporto, la pensione di guerra, i trattamenti di famiglia, le indennità di accompagnamento e simili. Il reddito del coniuge non viene preso in considerazione.
La somma aggiuntiva, o quattordicesima mensilità, spetta anche ai titolari di pensione di reversibilità a determinate condizioni. I contributi da tenere in considerazione saranno calcolati al 60%. Ad esempio, qualora gli anni di contributi versati dal coniuge defunto fossero stati 20, per la quattordicesima ne verranno calcolati solamente 12.
La quattordicesima nasce grazie all'accordo tra sindacati e governo del 2007 e fino a luglio 2016 è stata attribuita ai pensionati il cui reddito non superava una volta e mezza il trattamento minimo. Con l'accordo siglato a settembre 2016 da governo e sindacati, da luglio 2017 la somma aggiuntiva è incrementata del 30 per cento per i pensionati con redditi non superiori a una volta e mezza il trattamento minimo ed estesa anche a chi ha un reddito compreso tra una volta e mezza e due volte il trattamento minimo.
PER PENSIONE DIRETTA PRINCIPALE PROVENIENTE DA LAVORO DIPENDENTE PUBBLICO E PRIVATO | PER PENSIONE DIRETTA PRINCIPALE PROVENIENTE DA LAVORO AUTONOMO | € |
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Prima fascia fino a 15 anni di contribuzione | Prima fascia fino a 18 anni di contribuzione | 437 € |
Seconda fascia da 15 a 25 anni di contribuzione | Seconda fascia da 18 a 28 anni di contribuzione | 546 € |
Terza fascia oltre i 25 anni di contribuzione | Terza fascia oltre i 28 anni di contribuzione | 655 € |
IL LIMITE DI REDDITO PERSONALE (E NON DI COPPIA) PER IL DIRITTO ALLA QUATTORDICESIMA | € |
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Sotto i 11.672,90 € spetta la somma aggiuntiva intera per tutte e tre le fasce di pensione. Oltre questo limite la somma aggiuntiva di pensione non spetta più. | |
Prima fascia | 12.109,90 € |
Seconda fascia | 12.218,90 € |
Terza fascia | 12.327,90 € |
A chi si trova nella fascia di reddito intermedia tra il minimo e il massimo spetta una quattordicesima ridotta |
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PER PENSIONE DIRETTA PRINCIPALE PROVENIENTE DA LAVORO DIPENDENTE PUBBLICO E PRIVATO | PER PENSIONE DIRETTA PRINCIPALE PROVENIENTE DA LAVORO AUTONOMO | € |
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Prima fascia fino a 15 anni di contribuzione | Prima fascia fino a 18 anni di contribuzione | 336,00 € |
Seconda fascia da 15 a 25 anni di contribuzione | Seconda fascia da 18 a 28 anni di contribuzione | 420,00 € |
Terza fascia oltre i 25 anni di contribuzione | Terza fascia oltre i 28 anni di contribuzione | 504,00 € |
IL LIMITE DI REDDITO PERSONALE (E NON DI COPPIA) PER IL DIRITTO ALLA QUATTORDICESIMA | € |
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Sotto i 15.563,86 € spetta la somma aggiuntiva intera per tutte e tre le fasce di pensione. Oltre questo limite la somma aggiuntiva di pensione non spetta più. | |
Prima fascia | 15.899,86 € |
Seconda fascia | 15.983,86 € |
Terza fascia | 16.067,86 € |
A chi si trova nella fascia di reddito intermedia tra il minimo e il massimo spetta una quattordicesima ridotta |
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Se si è residenti all'estero si riceve la quattordicesima? Certo che sì, a patto che si soddisfino i requisiti necessari.
Sono tanti i pensionati che non sanno di avere diritto mensilmente a importi maggiori come integrazioni al minimo, prestazioni assistenziali, maggiorazioni.
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