Pensioni

Pensione di Reversibilità: casi specifici

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Aggiornato il 10 settembre 2026

Separazione, divorzio, ripartizione quote e tagli reddituali


Natura della prestazione e soggetti beneficiari

La pensione di reversibilità è il trattamento pensionistico erogato dall'INPS ai superstiti in caso di decesso del pensionato (pensione di reversibilità) o del lavoratore assicurato (pensione indiretta, se in possesso di almeno 15 anni di contributi o 5 anni di cui 3 nell'ultimo quinquennio).
I principali beneficiari sono:

  • Il coniuge (anche separato o divorziato, a determinate condizioni);
  • I figli minori di 18 anni, gli studenti fino a 21 anni (o 26 anni se universitari in corso), i figli inabili di qualunque età a carico del genitore deceduto.

Reversibilità al coniuge separato

  • Separazione senza addebito: il coniuge separato è equiparato al coniuge non separato e ha diritto alla reversibilità alle medesime condizioni.
  • Separazione con addebito: la Corte Costituzionale (sentenze n. 286/1987 e n. 450/1989) ha stabilito che anche il coniuge separato con addebito ha diritto alla pensione di reversibilità, senza necessità di dimostrare la titolarità di un assegno alimentare.

Reversibilità al coniuge divorziato

In base all'articolo 9 della Legge 898/1970 (disciplina del divorzio), il coniuge divorziato superstite ha diritto alla pensione di reversibilità se sussistono congiuntamente i seguenti requisiti:

  1. Titolarità dell'assegno divorzile periodico stabilito dal Tribunale (non spetta se l'assegno è stato liquidato in un'unica soluzione / una tantum);
  2. Non essere passato a nuove nozze (il passaggio a nuovo matrimonio fa decadere definitivamente il diritto);
  3. Anteriorità del rapporto assicurativo: la data di inizio del rapporto di lavoro e della contribuzione del defunto deve essere anteriore alla data della sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Concorso tra coniuge divorziato e nuovo coniuge superstite (prima e seconda moglie)

Se il dante causa ha contracted un nuovo matrimonio dopo il divorzio e lascia sia l'ex coniuge divorziato sia il nuovo coniuge superstite:

  • Entrambi hanno diritto a una quota della pensione di reversibilità;
  • La ripartizione percentuale della quota spettante non è automatica ma viene stabilita con sentenza dal Tribunale su ricorso delle parti;
  • Il giudice determina le quote tenendo conto:
    • Della durata dei rispettivi matrimoni (inclusi gli eventuali periodi di convivenza prematrimoniale provata);
    • Dell'entità dell'assegno divorzile corrisposto;
    • Delle condizioni economiche e dello stato di bisogno di ciascun superstite.

Quote percentuali di spettanza della pensione

La pensione ai superstiti spetta nelle seguenti percentuali calcolate sulla pensione del defunto:

  • 60%: solo coniuge (senza figli aventi diritto);
  • 80%: coniuge con un figlio avente diritto;
  • 100%: coniuge con due o più figli aventi diritto;
  • In assenza di coniuge: 70% per un solo figlio; 80% per due figli; 100% per tre o più figli.

Limiti di incumulabilità con i redditi propri (Tabella F, Legge 335/1995)

Se il coniuge superstite percepisce redditi propri (da lavoro dipendente, autonomo o da altri trattamenti pensionistici diretti), la quota di reversibilità subisce una riduzione percentuale in base al superamento delle soglie parametrato sul trattamento minimo INPS dell'anno in corso:

  • Reddito fino a 3 volte il trattamento minimo: nessuna riduzione (quota al 100%);
  • Reddito tra 3 e 4 volte il trattamento minimo: riduzione del 25% della quota spettante;
  • Reddito tra 4 e 5 volte il trattamento minimo: riduzione del 40% della quota spettante;
  • Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo: riduzione del 50% della quota spettante.

Eccezioni e clausola di salvaguardia

  • Deroga totale per nuclei con figli: i tagli della Legge 335/1995 non si applicano se il superstite fa parte di un nucleo familiare con figli minori, studenti o inabili.
  • Clausola di salvaguardia: il taglio economico della reversibilità non può mai essere superiore all'importo del reddito personale che ha determinato la decurtazione.

Documenti necessari per la domanda tramite Patronato INCA CGIL

Per la presentazione telematica della domanda di reversibilità all'INPS:

  • Documento di identità e codice fiscale del superstite e del defunto;
  • Certificato di morte o estratto per riassunto dell'atto di morte;
  • Dati anagrafici e codice fiscale di eventuali figli minori/studenti/inabili;
  • Coordinate bancarie o postali (IBAN) del richiedente;
  • Per i divorziati: copia conforme della sentenza di divorzio con attestazione dell'assegno divorzile;
  • Modello 730, Certificazione Unica (CU) o documentazione reddituale propri e del superstite.

Questo articolo è realizzato da:

Sindacato Pensionati Italiani CGIL

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