Differenza tra TFS e TFR nel pubblico impiego
Nel pubblico impiego convivono due istituti di liquidazione di fine carriera:
- TFS (Trattamento di Fine Servizio): disciplina previdenziale applicata a tutti i dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000 (D.P.R. 1032/1973 per gli statali/scuola, Legge 152/1968 per enti locali e sanità).
- TFR (Trattamento di Fine Rapporto): disciplina privatistica applicata ai dipendenti pubblici assunti a tempo determinato, agli assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2001 in poi, o a coloro che hanno optato per la previdenza complementare negoziale (Fondo Espero, Fondo Perseo-Sirio).
Forme di TFS
- Indennità di Buonuscita (IBU): riservata ai dipendenti civili e militari dello Stato e al personale della scuola (gestione ex ENPAS). Si calcola moltiplicando l'80% dell'ultimo stipendio contributivo annuo (tredicesima compresa) per gli anni di servizio utile, diviso 12.
- Indennità Premio di Servizio (IPS): riservata al personale degli enti locali e del settore sanitario (gestione ex INADEL). Si calcola moltiplicando l'80% dell'ultimo stipendio contributivo annuo (tredicesima compresa) per gli anni di servizio utile, diviso 15.
Termini legali di pagamento del TFS da parte dell'INPS
A differenza del settore privato in cui il TFR deve essere saldato entro pochi mesi dalla cessazione, il TFS pubblico è soggetto a lunghe finestre di attesa dilazionate per legge:
- Entro 105 giorni (più 90 giorni di franchigia amministrativa): solo in caso di cessazione per inabilità assoluta o per decesso del dipendente.
- Entro 12 mesi (più 90 giorni di franchigia amministrativa, per un totale di circa 15 mesi effettivi): in caso di cessazione per raggiungimento del limite di età ordinamentale (67 anni o limiti specifici del comparto), collocamento a riposo d'ufficio per anzianità contributiva massima o licenziamento.
- Entro 24 mesi (più 90 giorni di franchigia, per un totale di 27 mesi effettivi): in caso di dimissioni volontarie, risoluzione consensuale o accesso alla pensione anticipata ordinaria.
Ritardi speciali per Quota 100, Quota 102 e Quota 103
Per chi accede alla pensione tramite Quota 100, 102 o 103, i 24 mesi di attesa non decorrono dalla data effettiva di cessazione, bensì dalla data in cui il lavoratore avrebbe maturato il requisito ordinario per la pensione di vecchiaia (67 anni) o per la pensione anticipata, creando attese che possono superare i 4-5 anni.
Rateizzazione dell'importo
L'INPS non eroga il TFS in un'unica soluzione se l'importo è elevato:
- Importi fino a 50.000 euro: erogazione in un'unica rata;
- Importi compresi tra 50.000 e 100.000 euro: erogazione in due rate annuali (la prima di 50.000 euro, la seconda dopo 12 mesi);
- Importi superiori a 100.000 euro: erogazione in tre rate annuali (la prima di 50.000 euro, la seconda di 50.000 euro dopo 12 mesi, la terza per la parte eccedente dopo 24 mesi).
L'Anticipo del TFS: come ottenerlo prima della scadenza
Data la lunghezza delle attese, il pensionato pubblico può richiedere l'anticipo della liquidazione attraverso due canali:
Anticipo agevolato convenzionato ABI-INPS (fino a 45.000 €)
- Istituito dal D.L. 4/2019, consente di richiedere alle banche convenzionate l'anticipo di un importo fino a 45.000 euro;
- Il tasso di interesse applicato è calmierato (parametrato sul rendimento dei titoli di stato maggiorato di uno spread ridotto);
- La somma erogata dalla banca non è assoggettata a tassazione aggiuntiva e la restituzione avverrà direttamente dall'INPS alla banca alla maturazione dei termini.
Come richiedere il TFS o l'anticipo tramite il Patronato INCA CGIL
Per verificare la corretta determinazione del trattamento o avviare la richiesta di anticipo:
- Richiedere all'INPS la Certificazione del diritto al TFS/TFR (prospetto di quantificazione telematica);
- Il Patronato INCA CGIL ti assiste nell'inoltro della quantificazione all'INPS e nella scelta del canale di anticipo più vantaggioso, oltre che nell'eventuale diffida legale in caso di ritardo ingiustificato oltre i termini di legge.